Finanziaria 2008 - Conferme e nuove agevolazioni
 





ICI PRIMA CASA

 



Con la Finanziaria 2008 viene istituita una nuova detrazionedell’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile sull’ICI da pagare per la prima casa, con il tetto massimo di 200 euro. Si tratta di una detrazione che si aggiunge a quella, già prevista, di 103,29 euro. Le due detrazioni sono cumulabili tra loro, così da avere una detrazione d’imposta massima pari a 303,29 euro. La detrazione d’imposta non segue le quote di possesso ma spetta in uguale misura a tutti i contitolari che abitano l’immobile. La detrazione si calcola in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale. Non ci sono limiti di reddito che condizionano il beneficiario. Sono tuttavia esclusi gli immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), e A9 (castelli). La misura agevolativa potrà, al più, azzerare l’imposta dovuta, ma non potrà mai tradursi in un credito d’imposta. L’eventuale detrazione eccedente l’ICI dovuta sull’abitazione principale potrà senz’altro essere scomputata dall’imposta relativa alle pertinenze di questo immobile (box auto, cantina, garage, eccetera). È stato cancellato il tetto di 50.000 euro di reddito, previsto inizialmente come requisito per fruire della detrazione. In caso di separazione e divorzio i benefici ICI per l’abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale.
DETRAZIONI DEL 36%
Per il triennio 2008-2010 viene disposta la proroga della detrazioni IRPEF del 36%, come introdotto dalle precedenti finanziarie, per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità abitativa. Viene, inoltre, reintrodotta la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese, che si applicava per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2007. Dal 1° gennaio 2008 lo sconto opererà per gli interventi di recupero eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, sempre che il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011; in tal caso la detrazione del 36% si calcola sul valore degli interventi che si assume forfetariamente pari al 25% del prezzo di acquisto (comprensivo d’IVA) ed entro il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. L’acquisto dell’abitazione può essere fatto da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie che provvederanno anche alla successiva vendita o assegnazione.
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